Il mercato delle informazioni sulla sostenibilità è in rapida crescita ma solo se risultano rilevanti ed attendibili. Molte le modifiche integrative

Operative le nuove misure per il ‘reporting di sostenibilità’; il termine ‘non finanziario’ è in pensione da cui – oltre a varie e specifiche integrazioni – si intuisce la differente visione sul significato ed utilizzo.  Le novità fanno sostazialmente riferimento al documento conclusivo delle consultazioni passate (leggi articolo) e per cominciare si estende il perimetro delle aziende ‘obbligate’ abbassando il numero dei dipendenti a 250 che siano quotate o meno.

Per quanto riguarda l’accesso a queste informazioni si parte dal contenuto che dovrà rispettare anche parametri di qualità intesa come capacità narrativa del documento che dovrà restare reperibile tanto quanto il bilancio d’esercizio con l’obbligo di renderlo disponibile in formato digitale secondo uno standard predefinito (ESEF) nonché essere depositato nella banca dati ESAP European Single Access Point. Documenti nella globalità sia retrospettici che prospettici.

Rileviamo alcuni spunti:

  • la condivisione/discussione delle informazioni con i rappresentanti dei lavoratori (vedi qui) le cui opinioni devono essere riferite e discusse con i vertici d’impresa.

  • Alzato il tiro sul controllo della catena di fornitura (vedi qui) se per 3 anni l’impresa assoggettata all’obbligo di rendicontazione di sostenibilità non riesce ad ottenere informazioni dalla propria catena di fornitura, dovrà spiegare e giustificare

  • La doppia rilevanza (o materialità) delle informazioni, ossia anche ‘il modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull’azienda’

  • Ultima, e forse più stimolante, la comunicazione delle risorse immateriali da cui suggeriamo una lettura del punto 32 (vedi qui)  della direttiva rivista.

Entro giugno 2023 l’UE emanerà propri standard di reporting di sostenibilità (ESRS)  e nei dodici mesi successivi le integrazioni per quanto riguarda specifici settori produttivi (finalmente si faranno sostanziali distinzioni in funzione dell’impatto socio-ambientale relazionato al comparto produttivo o di servizi) e PMI. Gli standard europei saranno differenziati e semplificati per le PMI quotate.

 Tabella di marcia considerando che gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per il recepimento della normativa nei propri ordinamenti giuridici:

  • nel 2025, comunicazione sull’esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

  • nel 2026, comunicazione sull’esercizio finanziario 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

  • nel 2027, comunicazione sull’esercizio finanziario 2026 per le PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive

  • nel 2029, comunicazione sull’esercizio finanziario 2028 per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie

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Anno:
Numero dipendenti:
Quotata in borsa:
Bilancio certificato:
Bilancio integrale:
IDENTITA E GOVERNANCE
Lettera di introduzione:
Storia:
Vision, valori etici:
Organizzazione, governance:
IMPEGNO SOCIALE
Collettività e rapporti col territorio:
Progetti speciali internazionali:
Cultura:
STAKEHOLDERS
Dipendenti, collaboratori, rete vendita:
Fornitori:
Soci azionisti:
Clienti:
AMBIENTE
Efficienza energetica e consumi:
Impatto ambientale:
Tutela del territorio:
INDICATORI NUMERICI E STATISTICI
Prospetti per indicatori GRI:
Performance economiche:
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